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I. COSTITUZIONE E SCOPI  

Art. 1

È costituita con sede a Bologna in via F. Malaguti 1/7 

l'Associazione Amici del Bhutan

Essa è apartitica e non persegue scopi di lucro.

Gli eventuali cambi di sede potranno essere stabiliti con delibera dell'Assemblea.

La durata dell'associazione è illimitata.

 Art. 2

L'Associazione si propone di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita delle comunità regionali per favorire una più profonda intesa ed una più intima e reciproca conoscenza fra i popoli italiano e bhutanese. A tale scopo promuove, tra l'altro, manifestazioni culturali, artistiche, turistiche o dì altro tipo ritenuto idoneo alle finalità dell'Associazione; cura inoltre lo svolgersi di iniziative destinate a favorire il progresso sociale, organizzando corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale. Si propone inoltre una stretta collaborazione con gli enti territoriali e con altre associazioni o enti, italiani o stranieri, aventi scopi similari. Offre infine la propria collaborazione alle iniziative ufficiali aventi lo scopo di incrementare gli scambi culturali, scientifici, economici, turistici ed artistici fra l'Italia e il Bhutan.

 

II. DEI SOCI

Art. 3

Possono partecipare all'associazione persone fisiche e giuridiche o entità collettive che ne facciano domanda e che si impegnino a perseguire gli scopi di questa. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione, dandone comunicazione al richiedente senza necessità di motivazione.(???)

Art. 4                                                                             

II Consiglio Direttivo può nominare "Socio Onorario" chi per meriti insigni conseguiti nell'ambito dell'Associazione o negli scopi da essa perseguiti, può aspirare a tale qualifica.

Art. 5

La qualifica di socio si perde:

a) per morosità nel pagamento delle quote associative;

b) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

e)  per attività in contrasto con i fini dell'Associazione o per comportamento scorretto.

La morosità e indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha comunque l'obbligo di ascoltare il socio a sua difesa prima di pronunciarsi. Il socio ha diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo.

 

III. DEGLI ORGANI

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

e) il Presidente;

d) il Tesoriere

Art. 7

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari. È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, non oltre il 30 aprile in via ordinaria; in via straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure su domanda di almeno un decimo dei Soci che abbiano diritto a parteciparvi, oppure dal Tesoriere limitatamente alle materie di sua competenza. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e deve contenere gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e di eventuali contributi. I Soci che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Art. 8

L'Assemblea ordinaria viene convocata normalmente per i seguenti motivi:

a) direttive;

b) programmazione dell'attività;

e) deliberare sulle questioni di  maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;

e) esaminare le relazioni culturali ed economiche del Presidente dell'associazione, nonché la relazione finanziaria del Tesoriere.

Art. 9

II Consiglio Direttivo si compone di un numero da 3 a 7 Consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Segretario ed un Tesoriere Economo. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio si riunisce normalmente almeno una volta ogni sei mesi; straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, oppure ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Consiglieri, o dal Tesoriere. Per la validitàè necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità di voti, significa reiezione della proposta delle deliberazioni.

 Art.10

Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea. In particolare spetta, tra l'altro, al Consiglio:

a) predisporre il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;

b) promuovere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari;

d) proporre la misura della quota associativa annuale;

e) deliberare provvedimenti disciplinari di sua competenza ai sensi dell'ari. 5 comma e;

f)  esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, riferendone poi alla medesima per

     ratifica;

 Art.11

Qualora un Consigliere eletto non partecipi per tre volte consecutive alle sedute senza giustificato motivo, può essere dimesso dalla carica. In ogni caso di vacanza di un Consigliere eletto, il Consiglio può provvedere a sostituirlo con il primo dei non eletti. Il Consiglio cosi nominato resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 12

II Presidente, eletto dall'Assemblea (????) con carica biennale, ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adempie a tutte le funzioni a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili di fronte all'Assemblea, nei limiti delle rispettive attribuzioni, tanto direttive quanto di controllo, dell'andamento della associazione e della sua amministrazione.

Art. 13

II Tesoriere sovrintende: alla tenuta della contabilità, alla regolarità dei pagamenti e delle fatturazioni e della tenuta dei libri obbligatori e facoltativi, al personale dal punto di vista amministrativo. Egli ha la firma sui conti bancari e postali dell'Associazione disgiuntamente da quella del Presidente.

Art. 14

Tutte le cariche statutarie sono gratuite e danno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di particolari incarichi nell'ambito delle scelte operative deliberate dal Consiglio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto dell'Associazione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazionismo senza scopo di lucro.

 

IV. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
 
Art.15

II patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative, da eventuali contributi ordinaci e straordinari dei Soci o di terzi, dai rimborsi di spese per prestazioni effettuate a favore dei Soci nell'ambito dei fini statutari;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) da qualsiasi acquisizione di beni immobili e mobili che, a titolo gratuito od oneroso, dovessero pervenire all'associazione;

d) dalle entrate derivate da attività commerciali marginali o da attività promozionali.

Art. 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria che altresì nominerà un liquidatore, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore per fini socialmente utili.